L’eguaglianza dei coniugi è il principio su cui si fonda il matrimonio ed è regolato dalla Costituzione all’art. 29, comma 2.
In base ad esso il marito e la moglie assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare, fissano di comune accordo la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e, per l’effetto della loro unione, assumono dei doveri sia l’uno nei confronti dell’altra e sia verso i figli.
In base alla regola dell’uguaglianza, i coniugi devono concordare tra loro l’“indirizzo della vita familiare” e la residenza della famiglia che non è più decisa in maniera arbitraria dal marito ma secondo le esigenze di entrambi i coniugi e tenendo conto di quelle fondamentali del nucleo familiare stesso.
È previsto che, in caso di disaccordo sulla fissazione della residenza o su altri affari essenziali, ciascun coniuge può rivolgersi al giudice, senza formalità, per chiedere di dirimere il contrasto.
Eccezione al principio di uguaglianza tra i coniugi (giustificata dalla legittimità di porre dei limiti alla parità per garantire l’unità familiare) è la norma che prevede che la moglie deve aggiungere al proprio cognome quello del marito e lo conserva, anche se vedova, fino a che non passa a nuove nozze.
Il cognome del marito si perde in caso di divorzio ma la donna può essere autorizzata dal tribunale a conservarlo in aggiunta al proprio quando sussiste un suo interesse o un interesse per i figli meritevole di tutela, salvo la possibilità di revocare l’autorizzazione in un secondo tempo per motivi di particolare gravità.
Anche i figli nati in costanza di matrimonio assumono il cognome paterno.
Il diritto di famiglia, incluso nel primo libro del Codice Civile, regola il vincolo del matrimonio e riconosce la parità giuridica dei coniugi: ciò vuol dire che uomo e donna uniti in matrimonio sono e devono rispettare i medesimi principi.
Il codice civile regola i diritti e doveri che nascono dal matrimonio (numerosi articoli sono stati riformati dal d.lgs. 154/2013).
Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143-bis. Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Continueremo, nel prossimo articolo, ad approfondire gli impegni che gli sposi si assumono legandosi in matrimonio, approfondendo l'art. 142 del cod. civ. (Diritti e Doveri nel Matrimonio - 2° parte).
Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati