Unioni civili: diritti, doveri e differenze con il Matrimonio alla luce della nuova L.76/16

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Carissimi, iniziamo col dire che si chiamano unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio.


La legge del 20 maggio 2016 n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplinando le convivenze di fatto.

E' stato poi emesso il decreto attuativo (D.P.C.M. recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016. 

Di fatto, un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

E’ prevista dunque la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile.
Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere:

- i dati anagrafici delle parti,
- l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni)
- la loro residenza
- l’identità e la residenza dei testimoni.

La nuova legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riformato il diritto di famiglia introducendo le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, da un lato, e la possibilità per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza.
Vediamo in particolare:

1) Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri, ossia con essa nasce:
l’obbligo di assistenza morale e materiale;
l’obbligo di coabitazione;
l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

2) Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, come accade per il matrimonio, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. 
Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

3) Diritto successorio
Relativamente alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

4) Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

5) Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

Vediamo, ora, sinteticamente, quali sono le principali differenze delle Unioni Civili con il Matrimonio:

A. Unione civile

1) Obblighi reciproci: coabitazione e assistenza morale e spirituale.
2) La coppia sceglie il cognome di famiglia; i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.
3) In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato.

B. Matrimonio

1) Obblighi reciproci: coabitazione e assistenza morale e spirituale oltre a fedeltà e collaborazione.
2) La moglie aggiunge il cognome del marito al proprio.
3) E’ prevista la separazione prima del divorzio.

La Legge 76/2016 inoltre, ha esteso alle unioni civili, quanto già previsto dalla pregressa normativa circa:

- gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti;
- la disciplina relativa all'amministrazione di sostegno;
- la disciplina relativa all'inabilitazione e interdizione;
- la disciplina relativa all'annullamento del contratto a seguito di violenza;
- la disciplina in materia di congedo matrimoniale;
- i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge, cioè:

  a) le disposizioni in materia di permessi per l'assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge;
  b) le disposizioni per l'ipotesi dei permessi in caso di lutto e di eventi particolari;
  c) le disposizioni in materia di trattamento economico per l'assistenza a persona affetta da disabilità accertata (entro il limite massimo di due anni);
 d) le disposizioni relative la priorità a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le necessità di  assistenza al partner affetto da patologie oncologiche.

Le indennità: in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all'altra parte sia dell'indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione, infatti al comma 17 riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge  in caso di morte del lavoratore.

- L’assegno di mantenimento: in caso di scioglimento dell’unione civile, e inoltre come avviene in caso di divorzio, l'attribuzione del diritto all'assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell'ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

Ed, infine, i diritti successori, dove al comma 21 prevede, che alle parti dell'unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità.

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati