Requisito essenziale è che le pubblicazioni restino affisse in Comune almeno otto giorni, dei quali almeno due siano domeniche. Il matrimonio deve essere celebrato dal Sindaco o da un suo delegato nella casa comunale, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile davanti al quale fu richiesta la pubblicazione (art. 106 c.c.), ma è possibile sposarsi anche in un altro Comune: in questo caso gli sposi devono presentare una specifica richiesta.
Chi celebra il matrimonio civile?
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere: il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.
Importante è che l’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Novembre 2000, il Ministero dell’Interno ha sancito che la fascia tricolore indossata dai Sindaci di una città durante le cerimonie ufficiali non è semplice ornamento, ma un simbolo legato alle trasformazioni cui la carica di primo cittadino sta andando incontro nell’ordinamento italiano (accanto allo stemma della Repubblica compare lo stemma del Comune), e, dunque, va usata con consapevolezza e decoro.
Oggigiorno, diventa sempre più frequente che le coppie per diversi motivi, personali e soggettivi, decidano di contrarre matrimonio con un cerimonia civile anziché religiosa.
Spesso chi sceglie di sposarsi in questo modo si chiede chi possa celebrare le nozze oltre al sindaco del proprio comune, con la speranza che possa essere officiato anche da persone diverse per rendere l'ambiente più intimo e, perciò, meno freddo e distaccato.
A tale riguardo il Codice Civile agli articoli 106 e 107 sancisce quanto segue:
"Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'Ufficiale di Stato Civile, al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. Nel giorno indicato dalle parti, l'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti dà lettura degli art. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie e, di seguito, dichiara che esse sono unite in matrimonio."
Quindi, il nostro ordinamento con il codice civile stabilisce che una cerimonia civile deve essere necessariamente celebrata da un'Ufficiale di Stato Civile che, molto spesso, è lo stesso sindaco del comune.
Esistono anche altre soluzioni alternative, infatti, esiste un Decreto del Presidente della Repubblica (n. 396 del 3 Novembre 2000), con il quale è stato stabilito che:
"Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito concorso, o al presidente della Circoscrizione ovvero a un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n.91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale."
Conseguentemente, oltre che all'Ufficiale di Stato Civile esistono altre persone che possono prendere il suo posto, tra questi: i consiglieri, gli assessori comunali e, soprattutto, i cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale, ovvero, tutte quelle persone maggiorenni che godono di diritti politici e civili.
Occorrerà, quindi, farsi fare un’apposita delega, con la quale sarà possibile farsi sposare anche dal vostro migliore amico!
Nel nostro ordinamento, il succitato DPR n. 396 del 3 novembre 2000, all’articolo 1, comma 3, espressamente recita: «Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della Circoscrizione ovvero a un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale». Quindi, qualunque cittadino eleggibile può celebrarlo.
Dove si celebra e in cosa consiste la celebrazione
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni.
L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento dei figli naturali (nati fuori dal matrimonio).
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio fuori dalla Casa Comunale, ovvero, quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale. In tal caso, è necessaria la presenza di 4 testimoni anziché 2.
Matrimonio civile all'aperto
Il matrimonio civile all’aperto è possibile solo nel caso in cui il proprio Comune disponga di un giardino o di un parco per la cerimonia.
Infatti, i registri comunali non possono essere trasportati al di fuori del territorio comunale.
Per territorio comunale si intende non solo il Comune in senso stretto ma anche tutti quei luoghi che il Municipio ha eletto a "casa comunale", a luoghi, cioè, autorizzati dal Comune alla celebrazione del matrimonio con rito civile all'aperto.
Esistono, inoltre, ville e/o castelli per matrimonio che, grazie ad un accordo con il Comune di appartenenza, possono ospitare cerimonie civili all'aperto dando così la possibilità agli sposi di effettuare un allestimento per il matrimonio all'aperto completamente in linea con i propri gusti e con lo stile generale delle nozze.
Nel caso in cui la propria città non disponga di località particolarmente affascinanti e suggestive, si può richiedere che la cerimonia di matrimonio all'aperto venga effettuata in qualsiasi Comune italiano, presentando semplicemente la delega rilasciata dall'Ufficio pubblicazioni del proprio comune di residenza.
L'atto del matrimonio
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.
L’atto contiene le generalità degli sposi e dei testimoni, la data dell’eseguita pubblicazione o l’eventuale indicazione dei decreti di autorizzazione all’omissione della pubblicazione o se ricorrono degli impedimenti, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale ed, infine, la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che li unisce in matrimonio.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso di cittadino straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto.
Qualora gli sposi non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Da tener presente, infine, anche l’articolo 110 del codice civile che autorizza la celebrazione fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato, sia impossibilitato a recarsi nella sede stabilita dal Comune stesso per le nozze.
Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati