Il regime di Comunione e Separazione dei beni nel Matrimonio

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Il matrimonio è un istituto giuridico che non viene definito nel Codice Civile ma si qualifica attraverso l’interpretazione delle norme le quali prevedono come essenza la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. articoli 143 e 147 del Codice Civile nota 1).


In particolare, gli sposi possono regolare la loro gestione patrimoniale presente e futura attraverso la scelta del regime di separazione, ovvero, di comunione dei beni.

Da tale scelta deriveranno una serie di rapporti le cui conseguenze giuridico-patrimoniali saranno diametralmente opposte, anche negli eventuali provvedimenti nei confronti della prole, sia nell’arco ed in costanza del rapporto matrimoniale che a seguito del verificarsi di circostanze di scioglimento del medesimo.

I coniugi potranno dichiarare tale opzione sia in sede di celebrazione del matrimonio civile che concordataria mediante la richiesta di annotazione a seguito della celebrazione del rito all'ufficiale di stato civile che al Ministro di culto celebranti che successivamente in qualsiasi momento mediante atto pubblico. 

Qualora non risulti alcuna annotazione, a seguito dell’entrata in vigore della normativa l. n.151 del 1975 si presume che i medesimi abbiano optato per il regime di comunione dei beni e per i matrimoni celebrati prima dell’entrata in vigore della suddetta norma si rinvia a quanto previsto dall’art. 228 della suddetta legge (cfr. nota 2).

Se si sceglierà il regime di comunione dei beni, tutti i beni dai medesimi acquistati in costanza di matrimonio, anche separatamente da un solo coniuge saranno di proprietà comune (acquisto di immobili, auto, rendite anche finanziarie, le aziende costituite a seguito del matrimonio e gestite da entrambi o quelle costituite prima ma poi gestite da entrambi a seguito del matrimonio), ad eccezione dei beni personali, cosi come per i debiti anche se contratti da un solo coniuge, ricadranno su entrambi e sui beni oggetto della comunione.

Sono invece sempre esclusi dal regime di comunione legale rimanendo nella sfera personale di ciascun individuo tutti i beni ricevuti per donazione, eredità, i beni necessari all’esercizio della professione, i beni personali nonché il ricavato della vendita dei suddetti beni e le pensioni per invalidità, risarcimenti del danno fisico, gli indennizzi assicurativi, ecc.

Viceversa, optare per il regime di separazione dei beni comporta la proprietà esclusiva dell’acquisto di tutti i beni fatti prima e dopo il matrimonio cosi come i debiti contratti da ciascun individuo singolarmente, fermi restando tutti i doveri dei coniugi sanciti nel Codice Civile (cfr. nota 1) e nella normativa vigente in materia.

Come già evidenziato, i coniugi, in qualsiasi momento, possono decidere di variare il regime patrimoniale scelto e, in particolare, sono cause di scioglimento della comunione legale la scelta dei suddetti di variazione del suddetto regime per atto pubblico, la separazione giudiziale dei beni, la morte o il fallimento di uno dei coniugi, nonché, la separazione ed il divorzio dei medesimi.

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Nota 1. Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Art. 147.  Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.

Nota 2. Art. 228 l. 151 del 1975.
Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall' ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà, essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell' atto di matrimonio.

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati